Formazione 4.0: nuove aliquote maggiorate e nuovi requisiti
Il Decreto Aiuti (DL n.50 del 2022) ha introdotto importanti novità in materia di formazione 4.0 del personale di piccole, medie e grandi imprese incentivando lo sviluppo di competenze sui temi delle tecnologie 4.0.
Vediamo i tratti salienti della misura e suoi cambiamenti.
Cos’è la Formazione 4.0
E’ un contributo, in forma di credito d’imposta, per le spese sostenute in attività̀ di formazione per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze in ambito 4.0. Le spese devono essere comprese nel periodo d’imposta 31 dicembre 2020–31 dicembre 2022.
Chi sono i beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, purché́ in regola con il DURC e con il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Chi sono i destinatari
I destinatari delle attività̀ formative agevolabili sono:
> Personale Dipendente, anche a tempo determinato;
> Personale con contratto di apprendistato.
I costi ammissibili
Sono ammissibili i costi del personale dipendente, impegnato come discente, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o e giornate di formazione.
Le attività̀ ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare i settori: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Le tematiche 4.0 sono ampie e spaziano dai big data e analisi dei dati all’interfaccia uomo macchina fino all’integrazione digitale dei processi aziendali.
Entità dell’agevolazione
Tra aliquote nuove o confermate, ecco il quadro di applicazione:
> al 70% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
> al 50 % delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
> al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le grandi imprese.
Il contributo è concesso a certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e di consolidamento delle competenze professionali 4.0. Il bonus non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, né alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di formazione.
Test per certificare le competenze iniziali e quelle acquisite
Il lavoratore dovrà certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standard e un’apposita piattaforma informatica. Le modalità del test saranno precisate in un successivo decreto direttoriale del Mise. I risultati del test permetteranno al soggetto erogante la formazione di definire il contenuto, la durata e le specifiche del progetto formativo.
Il nuovo provvedimento del Mise precisa che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”.
Conclusa la formazione, il dipendente dovrà sostenere un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto delle attività formative.
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Risorse
- Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del MISE ⤵️ https://bit.ly/3zsMX25
*I percorsi di formazione 4.0 sono organizzati e gestiti dal Convergent Marketing®, la divisione educational del gruppo The Digital Box